skip to Main Content

RIFORMA CARTABIA: MAGGIORI FORMALITÀ PER L’ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE.

Il D.lgs. n. 150/2022 interviene sull’art. 78 c.p.p. inerente ai requisiti dell’atto di costituzione di parte civile, specificando che – a pena di inammissibilità – debba necessariamente contenere “l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili”. Il riferimento agli effetti civili non è casuale in quanto, contestualmente, la riforma incide anche sull’art. 573 c.p.p. relativo all’impugnazione per gli interessi civili, aggiungendovi il comma 1-bis in cui si statuisce che laddove la sentenza venisse impugnata per i soli interessi civili (con appello o ricorso), ci sarebbe unicamente un vaglio di ammissibilità da parte del giudice penale che – in caso di esito positivo – rinvierebbe per la prosecuzione al giudice civile competente.

 

Il raccordo tra le due disposizioni è chiarito dalla Relazione illustrativa nella parte in cui si afferma che il soggetto danneggiato, al momento dell’atto di costituzione di parte civile, dovrà ragionevolmente prevedere l’eventualità che il giudizio possa essere poi incardinato – ai soli effetti civili – dinanzi al giudice civile e dunque seguire i canoni dettati dalla materia processual-civilistica.

 

Sul punto si sono già espresse in passato le Sezioni Unite Cremonini, in cui, con riferimento al giudizio civile instauratosi a seguito dell’annullamento delle sole disposizioni e capi riguardanti l’azione civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p., hanno statuito che una volta venuta meno la ragione dell’attrazione dell’illecito civile nell’ambito della competenza del giudice penale, questo debba trattarsi secondo le regole proprie dell’illecito aquiliano.

 

Con riferimento all’art. 573 comma 1-bis, preme segnalare che attraverso l’Ordinanza n. 8149/2023 la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite (le quali si esprimeranno il prossimo 25 maggio 2023) la questione afferente all’immediata applicabilità di tale disposizione e con essa un ulteriore punto fondamentale: la necessità o meno di un impulso di parte per incardinare la causa dinanzi al giudice civile dopo il vaglio di ammissibilità del giudice penale.

 

Ne derivano delle conseguenze tutt’altro che marginali per l’impugnante, dal momento che nella prima ipotesi potrà eventualmente procedere con l’emendatio della domanda, mentre nella seconda l’atto di impugnazione costituirà a tutti gli effetti la domanda attorea su cui si baserà il giudizio civile.

In conclusione, la riforma Cartabia sembra imporre maggiori oneri alla persona danneggiata che intende costituirsi all’interno del processo penale, imponendogli di strutturare sin dall’inizio una richiesta risarcitoria conforme ai crismi del giudizio civile.

Back To Top