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Rimedi esperibili dal terzo proprietario avverso la confisca: la decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 48126 del 19 ottobre 2017, compongono il contrasto emerso in giurisprudenza in ordine ai rimedi esperibili dal terzo estraneo al reato ma titolare del diritto di proprietà sui beni oggetto di sequestro preventivo – nella specie emesso ex art. 12 sexies del D.l. n. 306 del 1992 – e di successiva confisca, disposta con la sentenza di primo grado.

 

Affermano, innanzitutto, le Sezioni Unite che non è consentito al terzo, dopo la sentenza di primo grado e prima del suo passaggio in giudicato, proporre incidente di esecuzione, chiedendo al giudice della cognizione la restituzione della res. Una siffatta facoltà, infatti, determinerebbe l’instaurazione di un “procedimento convergente” a quello penale, con conseguente rischio di pronunce contrastanti.

 

Detta preclusione – ritiene la Suprema Corte – non priva il terzo di adeguati strumenti di tutela durante il corso del procedimento di cognizione.

 

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità pacificamente riconosce al terzo, durante la fase delle indagini preliminari e fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, il diritto di presentare istanza di restituzione delle cose sequestrate e, in caso di diniego, proporre appello avverso la relativa ordinanza ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p.

 

Le Sezioni Unite – e in ciò si manifesta la portata innovativa della decisione in esame – riconoscono l’esperibilità dei suddetti rimedi anche dopo l’adozione di sentenze non definitive le quali, non essendo passate in giudicato, sono inidonee a mutare il titolo giuridico dell’ablazione che continua ad essere rappresentato dall’originario provvedimento di sequestro.

 

D’altra parte, invece, la pronuncia in esame si inserisce nel solco del prevalente filone giurisprudenziale nell’escludere il diritto del terzo di proporre appello direttamente avverso la sentenza di primo grado relativamente al capo contenente la statuizione sulla confisca; preclusione che ha indotto la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione a sollevare, con ordinanza n. 8317 del 1 marzo 2016, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in materia di impugnazioni (artt. 573, 579 comma 3 e 593 c.p.p.) per violazione del diritto di uguaglianza, del diritto di difesa e dei canoni del giusto processo (artt. 3, 24, 42 e 111 Cost.).

Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite e nelle more della decisione della Corte costituzionale – la quale potrà statuire con efficacia erga omnes il diritto del terzo a proporre appello avverso la sentenza di primo grado – l’istanza di restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, l’appello cautelare rappresentando ad oggi gli unici rimedi attivabili dal terzo per contestare il vincolo gravante sui beni confiscati fino al passaggio in giudicato della confisca.

In allegato il testo integrale della sentenza.

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