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Modifiche al “Codice Appalti”

Modifiche al “Codice Appalti”: la condanna del subappaltatore non costituisce più motivo di esclusione dell’operatore economico dalla gara.

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 238/2021 – pubblicata pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale – che modifica l’art. 80 del Dlgs 50/2016 (Codice dei Contratti), a partire dal 1 febbraio pv la condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per uno dei reati elencati al co. 1 del medesimo articolo 80 (tra cui corruzione, associazione a delinquere, false comunicazioni sociali e riciclaggio) non costituirà più causa di esclusione dell’operatore economico dalla gara.
Il nuovo articolo, inoltre, fissa in misura non inferiore a 35.000 Euro la soglia alla cui stregua debbano essere ritenute “gravi” le violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, in presenza delle quali un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto.

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