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CYBERCRIME – STREAMING PIRATA

LA CORTE INGLESE CONDANNA A 17 ANNI I TRE COMPONENTI DI UNƒ??ORGANIZZAZIONE CRIMINALE

Il Tribunale britannico ha emesso una delle sentenze piÇû severe in tema di pirateria informatica.

Steven King, Paul Rolston e Daniel Malone, sono stati giudicati colpevoli di cospirazione e tentata frode per aver fornito accesso non autorizzato agli incontri di Premier League a piÇû di 1.000 pub, club, e case in tutta lƒ??Inghilterra e il Galles.

Tramite Dreambox, Dreambox TV Limited e Digital Switchover Limited, i tre amici avevano un vero e proprio sistema criminale di streaming pirata, guadagnando in dieci anni oltre 5 milioni di sterline.

La Warwick Crown Court britannica ha condannato gli imputati complessivamente a 17 anni di carcere (7 anni e 4 mesi a King, ritenuto la mente del disegno criminoso, 6 anni e 3 mesi a Rolston e 3 anni e 3 mesi a Malone), ritenendo particolarmente rilevante l’estensione e la durata degli illeciti dei quali i tre si sono resi protagonisti.

Il presidente della Lega nazionale di Serie A, Gaetano MiccichǸ, ¶ÿha accolto con entusiasmo la decisione dei giudici inglesi e in merito alla situazione italiana ha cosǪ commentato: ƒ??in queste ultime settimane ci sono stati degli interventi decisivi da parte del Tribunale di Milano che interdicono l’utilizzo di siti pirata e creano disposizioni ferree e di grande rapiditÇÿ a favore dei provider per impedire immediatamente l’utilizzo di questi siti. Siamo sulla buona strada ma c’Çù ancora molto da fare.ƒ?

Il commento del Presidente MiccichǸ Çù evidentemente riferito alle recenti sentenze del Tribunale di Milano che hanno costretto i provider, ovvero i fornitori dei servizi Internet, ad inibire gli accessi ai siti pirata che consentivano la visione in streaming delle partite di Serie A e Champions League. Un provvedimento amministrativo, dunque, che non ha colpito i gestori dei siti, bensǪ i gestori dei canali attraverso i quali era possibile accedere ai quei siti pirata.

I veri e propri gestori dei siti che, per fini di lucro, diffondono in streaming le partite coperte da diritti TV (come nel caso inglese di Dreambox) sono perÇý potenzialmente punibili ai sensi dellƒ??art. 171-ter Legge n. 633/41, con la pena della reclusione fino a tre anni, oppure fino a quattro anni nel caso in cui lƒ??attivitÇÿ sia esercitata in forma imprenditoriale.

Sanzione che invece diventa una mera multa amministrativa, fino a un massimo di 2.065 euro, nel caso in cui la diffusione non sia esercitata per fini di lucro.

Nellƒ??esperienza della giurisprudenza italiana lƒ??applicazione dellƒ??art. 171-ter L. 633/41 risulta per lo piÇû limitata ai casi di diffusione di programmi in pay per view presso esercizio commerciali o locali aperti al pubblico (circoli privati, bar e pub) tramite un decoder munito di una tessera abilitata esclusivamente alla visione in ambito personale e domestico, anzichǸ ad uso commerciale (peraltro non senza contrasti interpretativi riguardo al concetto di ƒ??fine di lucroƒ?).

Il Cybercrime merita tuttavia una maggiore attenzione.

Secondo lƒ??ultimo Rapporto CLUSIT (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) sulla sicurezza ICT in Italia, pubblicato nellƒ??aprile 2018, i costi generati globalmente dalle attivitÇÿ di cyber crime e dai vari reati informatici come la frode informatica siano stati di 500 miliardi di dollari.

Il nostro Paese Çù il quarto al mondo per incidenza di attacchi informatici, con danni stimati di quasi dieci miliardi di euro.

Le azioni da porre in campo per contrastare il fenomeno dei crimini informatici devono essere rivolte anche allƒ??utente, soprattutto attraverso lƒ??attuazione di progetti finalizzati ad aumentare la conoscenza e lƒ??informazione nel settore informatico.

Sicuramente il recente intervento dellƒ??Unione europea sul tema della protezione dei dati personali e la definizione di un Regolamento comune ƒ?? qual Çù il GDPR ƒ?? ha saputo responsabilizzare oltre che tutelare maggiormente gli utenti del web offrendosi come ulteriore strumento di contrasto ai crimini informatici.

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