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IL DIRITTO AL SILENZIO SI ESTENDE ANCHE ALLE DOMANDE SULLE QUALITÀ PERSONALI DELL’IMPUTATO

Con la sentenza n. 111/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 3 c.p.p. nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 disp. att. c.p.p., nonché della fattispecie di reato di cui all’art. 495, comma 1 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato che abbia resto false dichiarazioni senza che siano stati previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, c.p.p.

La pronuncia origina da una vicenda processuale in cui un soggetto, accompagnato in Questura per l’identificazione nell’ambito di un procedimento penale, dichiarava falsamente al corpo di Polizia di non aver riportato alcuna condanna penale in Italia, senza esser stato previamente avvertito della facoltà di non rispondere.

Il Tribunale di Firenze, qualificato il fatto ai sensi dell’art. 495 c.p., sollevava questione di legittimità costituzionale osservando che il codice di procedura penale richiede che ogni persona sottoposta ad indagini sia avvertita della facoltà di non rispondere soltanto alle domande relative al fatto di cui è accusata, ma non alle domande inerenti alle circostanze personali e di cui all’art. 21 disp. att. c.p.p., invocando così la violazione del diritto al silenzio, parte del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici dell’ONU.

La Consulta, accogliendo la questione, ha osservato che il diritto al silenzio opera ogniqualvolta l’autorità che procede ponga domande su circostanze che, pur non attenendo strettamente al fatto di reato, possono essere utilizzate contro il soggetto nell’ambito del procedimento penale e che siano quindi suscettibili di incidere sulla condanna o sull’entità della sanzione.

Ne deriva quindi una nuova dimensione del diritto al silenzio, la quale impone l’obbligo all’autorità procedente di avvisare previamente l’indagato/imputato della facoltà di non rispondere anche alle domande relative alle proprie condizioni personali (diverse dalle generalità), unitamente alla compressione della fattispecie di reato di cui all’art. 495 c.p. che incrimina dichiarazioni mendaci su tali profili all’interno del procedimento penale.

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