skip to Main Content

L’EPISODICITÀ DELLA VIOLAZIONE E L’ESIGUITÀ DEL VANTAGGIO NON ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE

Con la sentenza n. 33976/2022 la Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies, co. 3, D.Lgs. n. 231/2001, a seguito di lesioni colpose gravi verificatesi ai danni di un lavoratore dipendente con violazione della normativa antinfortunistica (nel caso di specie trattasi della mancata adozione di una griglia di protezione).

Nello specifico, la Corte di Cassazione è ritornata sul tema della possibile efficacia esimente dell’episodicità delle violazioni e dell’irrisorietà patrimoniale del vantaggio conseguito, di fatto consolidando i precedenti orientamenti formatisi sul punto.

In particolare, si è ribadita la sussistenza del requisito soggettivo di imputazione dell’ente a prescindere dalla prova della sistematicità delle violazioni, in quanto l’interesse dello stesso consiste in una mera prospettazione finalistica che si considera integrata allorché vi siano evidenze fattuali comprovanti tale collegamento tra la violazione e l’interesse dell’ente.

Quanto all’esiguità del vantaggio conseguito, la Corte riprende quanto già affermato in tema di efficacia esimente della stessa laddove la violazione si inserisca in un contesto di complessiva osservanza della disciplina cautelare da parte dell’impresa, difettando in tal modo la colpa di organizzazione sotto il profilo della “non prevedibilità per l’ente della regola cautelare risultata trascurata”.

Tuttavia, tale principio non risulta applicabile al caso di specie in quanto, pur trattandosi di un risparmio di spesa pari a 1.860 €, il requisito del vantaggio dell’ente è ritenuto sussistente atteso che la violazione attiene ad un’area di rischio di rilievo, ed in quanto tale non in grado di escludere la colpa di organizzazione dell’ente.

In sintesi, la Corte di Cassazione, in continuità rispetto ai precedenti arresti giurisprudenziali, ha riconosciuto la possibilità di fondare la responsabilità dell’ente sulla base dell’unico episodio di violazione della normativa in tema di tutela e sicurezza sul lavoro, e benché l’ente stesso ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale del tutto trascurabile.

In tali ipotesi, è bene rimarcarlo, rimangono comunque degli spiragli a diposizione dell’ente al fine di sottrarsi alla responsabilità amministrativa da reato, ma che presuppongono un ruolo attivo dello stesso nel dimostrare, oltre all’irrisorietà del vantaggio e all’episodicità della violazione, anche l’afferenza di quest’ultima ad un’area di rischio inerente ad un settore non di rilievo, e la sua collocazione in un contesto di generale osservanza della normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

 

 

In allegato: Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 30/06/2022) 15/09/2022, n. 33976.

(DOCUMENTO DISPONIBILE A FONDO PAGINA)

Back To Top