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PUBBLICATO LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ADEGUAMENTO ALLA #MiCA: NUOVA FATTISPECIE DI ABUSIVISMO E DISALLINEAMENTO SANZIONATORIO SUGLI ABUSI DI MERCATO.

Attraverso gli articoli 18 e 19 della Legge di delegazione europea si è dato mandato al Governo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento “MiCAR” (Markets in Crypto-Assets) e del “TFR” (Tranfer Funds Regulation). Successivamente, il MEF ha pubblicato gli schemi di decreto legislativo di adeguamento, aprendo contestualmente la consultazione pubblica che chiuderà il 22 marzo 2024.

#abusivismo #prodottifinanziari
Per quanto concerne il Regolamento MiCA, lo schema di d.lgs. fa seguito al piano strategico CONSOB pubblicato nel dicembre 2023 e, all’art. 39, coordina la disciplina del suddetto regolamento con la normativa TUF, disponendo la disapplicazione della normativa concernente i “prodotti finanziari” nel caso in cui trovasse applicazione la MiCA. Contestualmente, all’art. 30 introduce un’autonoma fattispecie di abusivismo prevedendo la reclusione da 6 mesi a 4 anni (dunque ben più mite rispetto agli 8 anni di edittale massimo previsto dall’art. 166 TUF) per i soggetti emittenti e per i CASP (Crypto-Asset Service Provider) che, rispettivamente, emettono o esercitano l’attività senza la relativa autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente.

#abusidimercato #strumentifinanziari
Con riferimento, invece, agli abusi di mercato, nonostante l’auspicabile introduzione di fattispecie penali ad hoc aventi ad oggetto le cripto-attività, lo schema di decreto legislativo prevede unicamente sanzioni amministrative. Da ciò ne deriva la permanenza del disallineamento sanzionatorio stante l’applicabilità, negli episodi di manipolazione del mercato, dell’art. 2637 c.c. se il crypto-asset viene qualificato come “strumento finanziario” oppure, in caso contrario, della sola sanzione amministrativa prevista dalla MiCA. Invece, per quanto riguarda il fenomeno di insider trading, vi sarebbe una scopertura penale in quanto troverebbe applicazione la sola sanzione amministrativa della MiCA, dal momento che l’ordinamento non prevede alcuna fattispecie penale relativa a strumenti finanziari non quotati.

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