RECIDIVA REITERATA: NON NECESSARIA LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE DI RECIDIVA
Attraverso l’ordinanza del 13 settembre 2022, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la controversa questione relativa alla configurabilità dell’aggravante della recidiva reiterata in mancanza di una precedente condanna per fatto aggravato da recidiva semplice.
In particolare, nel corso degli anni si sono stagliati due diversi orientamenti sul punto.
Secondo il primo orientamento, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non si riteneva necessaria né una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell’imputato, né che sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscerla (Cass. pen., sez. II, sent, 21 settembre 2022, n. 35159).
Il secondo orientamento, invece, considerava preclusa l’applicazione della recidiva reiterata nel caso in cui non fosse mai stata riconosciuta precedentemente la recidiva semplice, aggravata o pluriaggravata, per la mancanza del presupposto formale dell’anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato (Cass. pen., sez. III, sent, 15 luglio 2022, n. 27450).
Ebbene, con la sentenza n. 32318 del 25 luglio 2023, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno aderito al primo orientamento, sancendo il principio di diritto per cui “𝑎𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑖𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒̀ 𝑠𝑢𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑒, 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜, 𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑒𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎̀ 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑑 𝑎𝑑𝑒𝑔𝑢𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒”.
Ciò sulla base sia di un’interpretazione letterale della disposizione, la quale non reca alcun riferimento ad un precedente riconoscimento della recidiva semplice, sia di un’argomentazione sistematica per cui la dichiarazione di professionalità del reato prescinde dalla necessità di una preventiva condanna che abbia dichiarato l’imputato delinquente abituale, avvalorando così l’orientamento sopra esposto.