RIFORMA FISCALE: DIETRO FRONT “SILENZIOSO” SULL’INTERAZIONE TRA PROCESSO PENALE E TRIBUTARIO
Il Parlamento, attraverso la Legge 9 agosto 2023, n. 111 ha delegato il Governo ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario in ossequio agli obiettivi posti dal PNRR.
Precisamente, il Titolo Terzo della legge delega interviene sulla disciplina delle procedure di definizione dell’imponibile, di accertamento, di adesione, di adempimento spontaneo e sul relativo impianto sanzionatorio.
In particolare, all’art. 19 si delineano nuovi parametri per l’amministrazione fiscale, mirando a una revisione della disciplina del processo tributario. Precisamente, si persegue il rafforzamento di istituti deflattivi del contenzioso, intervenendo altresì sul delicato rapporto tra processo tributario e processo penale.
Parimenti, all’interno dell’art. 20, si prevedono principi innovativi per il sistema sanzionatorio tributario, proponendo un’armonizzazione tra le sanzioni amministrative e penali, introducendo una gestione più equilibrata delle sanzioni per i mancati versamenti di imposte. Particolarmente significativa, in ottica penalistica, è la considerazione di una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem.
Ebbene, recentemente, a seguito della proposta di decreto delegato formulata dalla commissione di esperti nominata dal MEF, il Governo, in sede di approvazione, ha di fatto abbandonato tali principi riportati nella legge delega.
La genesi della riforma fiscale era chiaramente orientata verso un’innovativa deflazione processuale, essendo finalizzata a stabilire un efficace coordinamento tra il processo tributario e quello penale. Tale approccio ambiva a filtrare procedimenti penali attraverso la risoluzione amministrativa dei contenziosi tributari, offrendo così una soluzione più celere e meno gravosa per le parti coinvolte. Tuttavia, l’intervento governativo sembra smentire queste intenzioni iniziali. Con tale decisione, si assiste così a un inatteso dietro front su questi principi, allontanandosi dall’originario obiettivo di semplificazione e sinergia tra i due ambiti processuali.
Resta quindi ancora da affrontare il tema dell’armonizzazione tra accertamento amministrativo e processo penale, una questione chiave per garantire equità e trasparenza nel sistema fiscale.