Sezioni Unite : tutela del terzo creditore e misure di prevenzione
La disciplina delle misure di prevenzione, a causa della nota fumosità che la contraddistingue, è da sempre terra fertile per dubbi ermeneutici che solo la Corte di Cassazione, nella sua più autorevole composizione, è in grado di risolvere in via tendenzialmente definitiva.
Questa volta, le Sezioni Unite sono state chiamate a dare risposta al quesito se in caso di cessione, intervenuta dopo la trascrizione del sequestro o della confisca di prevenzione, del credito ipotecario precedentemente insorto, il nuovo titolare sia legittimato ad avanzare istanza di ammissione del credito nel procedimento di prevenzione per soddisfare la propria ragione creditoria.
Come spesso accade, nel risolvere la questione specifica sopra sintetizzata, la Suprema Corte fornisce, con la sentenza 3 luglio 2018, n. 29847, interessanti indicazioni in tema di requisiti di ammissibilità del credito incidente sul bene confiscato.
Il primo limite posto dall’art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 all’intervento del terzo è l’anteriorità del credito rispetto al sequestro.
Nel silenzio della normativa, il dilemma interpretativo era se detta anteriorità fosse riferita al momento della costituzione del credito ovvero al momento di acquisizione della posizione di creditore da parte del terzo. In quest’ultimo caso, invero, a colui che avesse acquistato il credito ipotecario in epoca successiva alla trascrizione del sequestro sarebbe stata preclusa l’ammissibilità della sua ragione creditoria, sebbene il relativo diritto fosse anteriore al provvedimento.
Sul punto, la Suprema Corte osserva, in primo luogo, che la lettera della norma induce a prendere in considerazione il credito, oggettivamente considerato, e non la posizione creditoria del terzo.
Ciò premesso, l’istituto giuridico della cessione – per definizione – integra la sostituzione del titolare della posizione soggettiva nell’ambito di un medesimo rapporto obbligatorio, il quale mantiene tutte le caratteristiche originarie. In altri termini, la cessione del credito non comporta, al pari di una novazione, la costituzione di un nuovo credito ma integra un mero trasferimento del diritto già esistente.
Alla luce di ciò, le Sezioni Unite ritengono che la cessione del credito ipotecario sia un fenomeno ininfluente rispetto alla sussistenza o meno delle condizioni per l’ammissibilità del credito.
La soluzione pare, del resto, coerente con la ratio della previsione normativa della necessaria anteriorità del credito al sequestro. Quest’ultima è stata individuata dalla Corte Costituzionale (sentenza 28 maggio 2015, n. 94) nella finalità di impedire l’elusione degli effetti della misura di prevenzione reale con la simulazione di crediti gravanti sul bene confiscato. Rischio evidentemente estraneo all’ipotesi di cessione di un credito effettivamente esistente.
Appurato, dunque, che la cessione del credito ipotecario successiva al sequestro non escluda l’anteriorità del titolo, le Sezioni Unite valutano l’incidenza del fenomeno successorio sull’ulteriore requisito posto dall’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, vale a dire la buona fede del creditore.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, la posteriorità della cessione rispetto alla trascrizione del sequestro è di per sé indicativa della mala fede del creditore, gravando sul cessionario l’onere di verificare che il bene oggetto della garanzia per il credito acquistato sia privo di vincoli reali.
Le Sezioni Unite, però, disattendono la tesi in parola fornendo illuminanti specificazioni sui criteri per valutare la buona fede del terzo, spesso oggetto di fraintendimenti.
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b) la buona fede del creditore ha ad oggetto l’assenza di strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.
Tale criterio, di tipo oggettivo, è stato poi traslato sul piano soggettivo dalla Corte di Cassazione che ha esteso la valutazione anche all’elemento dell’assenza di accordi fraudolenti con il proposto.
La conoscenza o la conoscibilità del vincolo costituito dal sequestro non è, invece, criterio per escludere la buona fede del creditore, ma è solo il presupposto in presenza del quale la legge impone la verifica dei requisiti di ammissibilità del credito. Ed invero, il sequestro del bene non esclude di per sé l’opportunità di soddisfazione di un credito garantito, in presenza delle condizioni previste dalla legge.
Così argomentando, le Sezioni Unite giungono – anche rispetto a questo profilo di indagine – a negare una qualsivoglia influenza della posteriorità della cessione sulla valutazione della buona fede del credito.
Il creditore cessionario, in sostanza, è tenuto a provare – ai fini dell’ammissione del credito – la sussistenza originaria del requisito della buona fede nei termini sopra specificati.
Proprio in questa conclusione, a parere di chi scrive, si manifesta la portata innovativa della pronuncia in commento: in caso di cessione del credito, l’oggetto dell’onere probatorio gravante sul terzo istante concerne la situazione di buona fede anche del creditore originario, con le evidenti difficoltà probatorie che ciò comporta.
Precisano, peraltro, incidenter tantum le Sezioni Unite che ai fini della prova non può ritenersi decisiva la circostanza per la quale il credito sia stato acquisito nell’ambito di un’operazione di acquisto di crediti in blocco, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 385 del 1993. Circostanza, quest’ultima, che non esime il cessionario dagli oneri di verifica sulla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità del credito.
La sentenza in commento è di particolare interesse per le aziende che si occupano di gestione di crediti non performanti e che spesso si trovano a rivestire la qualifica di terzo cessionario del credito ipotecario nell’ambito dei procedimenti di prevenzione.
Come anticipato, tuttavia, la rilevanza della pronuncia si manifesta in generale sul tema della tutela del terzo creditore, mediante una precisazione dei criteri per la valutazione – pur sempre discrezionale – della buona fede.